Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.

Abrogato dal 16 dicembre 2009

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Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 8 giugno 1908 al 16 dicembre 2009. 298 parole tolte, 23 parole aggiunte in 7 capoversi.

tolto: Preferenza all'industria nazionale.

tolto: Qualora per la provvista del materiale fisso e del materiale mobile della prima dotazione, il concessionario non trattasse direttamente coll'industria nazionale potra' aprire una gara ed ammettervi anche delle ditte estere; ma dovra' limitarla soltanto ad una meta' della provvista occorrente e proferire l'industria nazionale ogni qualvolta questa proponga prezzi che non eccedano quelli offerti dalle ditte estere, aumentati del 5 per cento e delle spese di dogana e di trasporto al luogo di consegna.

tolto: Qualora in questa prima gara sia rimasta preferita l'industria nazionale, alla ditta aggiudicataria o ad altre ditte nazionali, sara' affidata la fornitura dell'altra meta' alle stesse condizioni della prima aggiudicazione.

tolto: Se sia rimasta invece preferita nella prima gara una ditta estera, o non sia stato possibile l'allogamento della seconda meta' alle ditte nazionali, come sopra, sara' aperta una seconda gara limitata all'industria nazionale, e solo nel caso che le offerte relative risultassero superiori al prezzo di aggiudicazione della prima meta' alla ditta estera, o che tale gara rimanesse deserta, il concessionario sara' libero di aprire nuovamente una gara internazionale.

tolto: Alle suddette gare internazionali saranno ammesse soltanto ditte fabbricanti di materiali, e non ditte aventi sola rappresentanza, adottando, in quanto siano applicabili nei singoli casi, le norme degli articoli 27, 28, 31 a 46 del regolamento per le costruzioni di strade ferrate approvato col R. decreto 17 gennaio 1886, n. 3705.

tolto: La regolarita' delle operazioni di gara e di aggiudicazione alle quali dovra' assistere un funzionario dell'ufficio speciale delle ferrovie, sara' riconosciuta dal Ministero, ed ove le premesse disposizioni risultino inadempiute, sara' applicata al concessionario una multa del 15 per cento del valore del materiale fisso, e del 35 per cento del valore del materiale mobile.

tolto: L'importo delle multe, in caso di mancato pagamento, sara' trattenuto sulle annualita' delle sovvenzioni governative.aggiunto: Capitolato-art. 11 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1908-04-05;137~art11 · fonte del testo

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