Nei casi contemplati nei precedenti articoli 2 e 3 saranno osservate le disposizioni degli articoli 2096 a 2104 del Codice civile; ma la durata dell'arresto non potra' eccedere un anno nelle obbligazioni nascenti da crimine; mesi sei in quelle nascenti da delitto; e in quelle nascenti da semplice contravvenzione non potra' essere minore di giorni tre, ne' maggiore di tre mesi.
Testo vigente dal 7 dicembre 1877
