[1]L'arresto personale e' mantenuto per l'esecuzione delle condanne pronunziate da giudici penali contro gli autori e i complici di crimini e delitti, alle restituzioni, al risarcimento dei danni ed alle riparazioni.
[2]Nelle contravvenzioni sara' facoltativo al giudice di aggiungerlo alle condanne.
Testo vigente dal 7 dicembre 1877
