Ai fini del controllo dell'esistenza in vita dei pensionati e della conservazione dello stato di vedova o di nubile nei casi previsti dalla legge e' istituita presso ciascun Comune l'anagrafe dei pensionati dell'istituto nazionale della previdenza sociale. Per l'attuazione di quanto disposto al comma precedente, l'istituto nazionale della previdenza sociale comunica al Comune di residenza i nominativi dei beneficiari delle pensioni e l'Ufficio anagrafe del Comune provvede ad informare l'Istituto nazionale della previdenza sociale delle variazioni per matrimonio o morte.

Testo vigente dal 31 luglio 1965

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1965-07-21;903~art34 · fonte del testo

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