Il primo comma dell'articolo 5 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e' sostituito dal seguente: "I coltivatori diretti, coloni e mezzadri, hanno diritto alla pensione:

  • 1)al compimento del 650 anno di eta' per gli uomini e del 600 anno di eta' per le donne, quando siano trascorsi almeno 15 anni dalla data iniziale dell'assicurazione e risultino versati od accreditati, in loro favore, almeno: 2.310 contributi giornalieri per gli uomini; 1.560 contributi giornalieri per le donne e i giovani;
  • 2)a qualunque eta', quando siano riconosciuti invalidi ai sensi dell'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, e quando:
  • a)siano trascorsi almeno cinque anni dalla data iniziale dell'assicurazione e risultino versati o accreditati, in loro favore, almeno: 780 contributi giornalieri per gli uomini; 520 contributi giornalieri per le donne e i giovani;
  • b)risultino versati in loro favore, nel quinquennio precedente la domanda di pensione, almeno: 156 contributi giornalieri per gli uomini; 101 contributi giornalieri per le donne e i giovani".

Testo vigente dal 31 luglio 1965

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1965-07-21;903~art33 · fonte del testo

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