Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 maggio 1941 al 9 luglio 1942. Leggi il testo vigente →
[1]Con decreti del Ministro per le finanze saranno apportate le variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione della presente legge.
[2]Tabella
[3]Stanziamenti previsti dall'art. 4 1940-41 1941-42 1942-43 1943-44 1944-45 (milioni)
[4]Strade... 80 360 860 240 100 Bonifiche... 60 80 90 95 - Altre opere... 210 170 190 150 - Case popolari 30 45 - - - 1
[5]Ordiniamo che la presente, legge, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[6]Data a Roma, addi' 3 ottobre 1940-XVIII
[7]VITTORIO EMANUELE
[8]MUSSOLINI - CIANO - DI REVEL
[9]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 19 maggio 1941, n. 413, convertito senza modificazioni dalla L. 14 settembre 1941, n. 1114 ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che "E' elevato da L. 210.000.000 a L. 230.000.000 l'ammontare degli stanziamenti fissati per l'esercizio 1940-41 dalla tabella annessa alla legge 3 ottobre 1940-XVIII, n. 1386, sulle autorizzazioni di spesa relative ai lavori in Albania, per altre opere, ed e' ridotto da L. 150.000.000 a L. 130.000.000 l'importo degli stanziamenti stabiliti per l'esercizio 1943-44 dall'indicata tabella per la voce medesima".
Testo in vigore dal 31 maggio 1941 al 9 luglio 1942
