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[1]Con decreti del Ministro per le finanze saranno apportate le variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione della presente legge.
[2]Tabella
[3]Stanziamenti previsti dall'art. 4 1940-41 1941-42 1942-43 1943-44 1944-45 (milioni)
[4]Strade... 80 360 360 240 100 Bonifiche... 60 80 90 95 - Altre opere... 210 170 190 150 - Case popolari 30 45 - - -
[5]Ordiniamo che la presente legge, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[6]Data a Roma, addi' 3 ottobre 1940-XVIII
[7]VITTORIO EMANUELE
[8]MUSSOLINI - CIANO - DI REVEL
[9]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 16 ottobre 1940 al 31 maggio 1941
