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All'art. 4 del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1579, e' aggiunto il seguente comma: «L'ipoteca di cui al presente articolo e' anche valida sopra una congrua parte del fondo rustico, quando il Mutuo serve per riparazioni, ricostruzioni, e nuove costruzioni di fabbricati rurali».

Testo in vigore dal 11 giugno 1932 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1932-06-06;579~art5 · fonte del testo

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