Art. 2
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1932
Confronto con la versione in vigore dal 11 giugno 1932 al 16 dicembre 2009. 118 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Agli effetti della concessione dei benefici di cui agli articoli 16 e 17 del R. decreto-legge 3 agosto 1930, n. 1065, recante provvedimenti a favore dei danneggiati dal terremoto del 23 luglio 1930, e di cui agli articoli 7 e 8 del R. decreto-legge 10 novembre 1930, n. 1447, per i danneggiati dal terremoto del 30 ottobre 1930, e' data facolta', entro il 30 giugno 1933, agli ingegneri capi degli uffici del Genio civile di consentire, quando concorrano giustificati motivi, una congrua proroga dei termini stabiliti dagli articoli medesimi per l'ultimazione dei lavori. In ogni caso il nuovo termine di ultimazione non potra' superare i mesi sei, a decorrere dalla data di notifica della proroga accordata.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1932-06-06;579~art2 · fonte del testo
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