Art. 4
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1932
Confronto con la versione in vigore dal 11 giugno 1932 al 16 dicembre 2009. 118 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Con le stesse norme stabilite dal precedente articolo, il Consorzio per sovvenzioni ipotecarie e' autorizzato a concedere mutui, in base alle domande presentate alla Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli, agli Enti locali delle zone, nelle quali sono applicabili le disposizioni del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1579, perche' possano far fronte alla spesa dei lavori di riparazione o di ricostruzione degli edifici pubblici o di uso pubblico. La somma mutuabile e' determinata a termini ed entro il limite del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1579, e del R. decreto 9 marzo 1931, n. 301, e lo Stato contribuisce al pagamento degli interessi in ragione del 3 per cento del capitale mutuato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1932-06-06;579~art4 · fonte del testo
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