Art. 4
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Con le stesse norme stabilite dal precedente articolo, il Consorzio per sovvenzioni ipotecarie e' autorizzato a concedere mutui, in base alle domande presentate alla Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli, agli Enti locali delle zone, nelle quali sono applicabili le disposizioni del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1579, perche' possano far fronte alla spesa dei lavori di riparazione o di ricostruzione degli edifici pubblici o di uso pubblico. La somma mutuabile e' determinata a termini ed entro il limite del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1579, e del R. decreto 9 marzo 1931, n. 301, e lo Stato contribuisce al pagamento degli interessi in ragione del 3 per cento del capitale mutuato.
Testo in vigore dal 11 giugno 1932 al 16 dicembre 2009
