Art. 3
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Il Consorzio per sovvenzioni ipotecarie, istituito in forza dell'art. 45 della legge 19 luglio 1906, n. 390, e' autorizzato a concedere mutui agli Enti locali, per la parte di spesa a loro carico per la riparazione o la ricostruzione di edifici pubblici e di uso pubblico danneggiati o distrutti dal terremoto del 23 luglio 1930, per i quali sia stato concesso il sussidio statale a termini degli articoli 11, lettera e), e 21 del R. decreto-legge 3 agosto 1930, n. 1065. La somma mutuabile non potra' superare il 50 per cento della spesa ammessa a sussidio: e il mutuo sara' garantito nelle stesse forme stabilite dalle disposizioni in vigore per i mutui concessi agli Enti locali dalla Cassa depositi e prestiti. Analoga autorizzazione, per la zona colpita dal terremoto del 30 ottobre 1930, e' data alla Sezione autonoma del Consorzio per la concessione dei mutui ai danneggiati dal terremoto, istituita col R. decreto-legge 12 febbraio 1931, n. 142.
Testo in vigore dal 11 giugno 1932 al 16 dicembre 2009
