Art. 1
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Il Ministro per i lavori pubblici ha facolta' di impegnare negli esercizi finanziari 1931-32 e 1932-33, entro il limite di L. 100.000.000, la somma occorrente per il completamento, a norma delle disposizioni in vigore, dei lavori dipendenti dai terremoti verificatisi nell'Italia Meridionale e Centrale dal gennaio 1915 a tutto il 1930. Lo stesso Ministro e' autorizzato a provvedere, sul detto fondo, alla sistemazione dell'acquedotto e alla costruzione della fognatura del comune di Meldola. Con decreto dello stesso Ministro sara' determinata l'attribuzione della spesa di cui al primo comma del presente articolo alle varie zone danneggiate.
Testo in vigore dal 11 giugno 1932 al 16 dicembre 2009
