Sono comunque ammessi sul territorio nazionale i ((cittadini della Repubblica federale jugoslava)), provenienti dalle aree interessate dagli eventi bellici del Kosovo, in eta' di leva o richiamati alle armi, che risultino disertori, renitenti alla leva o obiettori di coscienza. Le misure di protezione temporanea sono adottate in base a quanto previsto dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nei limiti delle risorse del Fondo ivi richiamato.
Testo vigente dal 10 agosto 1999
