Articolo abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1999
Confronto con la versione in vigore dal 23 giugno 1999 al 9 ottobre 2010. 816 parole tolte, 10 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: Il Ministero della difesa, per far fronte alle esigenze derivanti dalle missioni internazionali di pace, ferma restando la programmazione quadriennale di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, per l'anno 1999, e' autorizzato ad ammettere alla ferma biennale di cui all'articolo 21 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, un ulteriore contingente di 500 unita' da trarre dai carabinieri ausiliari gia' arruolati nell'ambito dei contingenti previsti dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni. Nell'anno 2000 si procedera' ad ammettere alla ferma biennale un corrispondente numero inferiore di carabinieri ausiliari, nel rispetto dell'invarianza della relativa spesa. Nell'ambito dei contingenti massimi di volontari in ferma breve di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e ferma restando la possibilita' di cui al comma 3 dell'articolo 2 dello stesso decreto:
tolto: a) al personale volontario in ferma breve delle Forze armate, in servizio all'atto di entrata in vigore del presente decreto, puo' essere prolungata la ferma con un'ulteriore rafferma biennale;
tolto: b) le Forze armate sono autorizzate, nel caso in cui il gettito di volontari in ferma breve reclutati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, risultasse insufficiente a soddisfare le esigenze, a reclutare personale volontario secondo le modalita' di cui all'articolo 13, comma 1, dello stesso decreto. Ai volontari in ferma breve e in rafferma di cui al comma 3, si applicano le norme del comma 2 dell'articolo 13 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 332 del 1997 per il transito nei ruoli dei volontari in servizio permanente e modalita' analoghe a quelle previste dall'articolo 12 dello stesso decreto per l'immissione nelle Forze di polizia e nel Corpo dei vigili del fuoco. Allo scopo di incentivare il reclutamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, emanato in attuazione dell'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i volontari di truppa in ferma breve delle Forze armate possono essere anche reclutati tra i soggetti che abbiano contratto la ferma volontaria ai sensi delle seguenti disposizioni:
tolto: a) i predetti soggetti possono contrarre una ferma volontaria di un anno. Essi sono disponibili per l'assegnazione a comandi, enti, reparti e unita' dislocati su tutto il territorio nazionale e ad essere impiegati anche all'estero; il servizio prestato per i dodici mesi previsti e' valido ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva;
tolto: b) ai soggetti di cui alla lettera a) si applicano le norme di stato giuridico e di avanzamento e le disposizioni regolamentari valide per i volontari in ferma breve al primo anno di ferma, fatto salvo quanto segue:
tolto: 1) ai predetti soggetti compete una paga equivalente a quella dei militari di leva, maggiorata, in relazione alla disponibilita' di cui alla lettera a) ed ai rischi connessi con l'attivita' addestrativa ed operativa, di un assegno mensile pari al 50 per cento della paga corrisposta ai volontari in ferma breve durante il primo anno di ferma. Ai militari reclutati ai sensi della lettera a), non compete alcun premio di congedamento;
tolto: 2) ai predetti soggetti si applicano le norme per il proscioglimento valide per i volontari in ferma breve di tre anni. In caso di proscioglimento, a domanda, di ufficio o d'autorita', il periodo di servizio prestato in qualita' di volontario in ferma annuale non e' valido ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva;
tolto: 3) i predetti soggetti possono partecipare al reclutamento dei volontari in ferma breve ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332. Qualora il personale in questione non possa essere sottoposto, durante la ferma annuale, a tutte o parte delle prove di selezione previste per il reclutamento quale volontario in ferma breve, puo', a domanda, chiedere il prolungamento della ferma contratta per il periodo strettamente necessario allo svolgimento delle suddette prove di selezione ed eventualmente al successivo transito in ferma breve che potra' avvenire, pertanto, senza soluzione di continuita'. Il mancato superamento, nel corso del periodo di prolungamento della ferma, di una delle prove di selezione comportera' il collocamento in congedo dell'interessato. I reclutamenti annuali di cui al comma 4-bis sono adottati in modo da assicurare l'invarianza di spesa derivante dalle dotazioni organiche di volontari di truppa in servizio permanente definite dall'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e dal contingente di volontari in ferma breve autorizzato annualmente con legge di bilancio. E altresi' possibile reclutare personale a ferma annuale a compensazione delle carenze che si dovessero produrre nel contingente di leva da chiamare alle armi, rispetto a quello autorizzato annualmente con legge di bilancio, nel limiti di invarianza della spesa. 4-quater. Sono abrogati i commi 111, 112, 113 e 114 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fatta salva la posizione del personale gia' trattenuto ai sensi delle predette norme compresa la possibilita' di transito nei volontari in ferma breveaggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legge:1999-04-21;110~art2 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.