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[1]Quando, per il limitato numero di iscritti nell'albo, tenuto conto dei motivi di esclusione indicati nell'articolo precedente e di ogni altra ragione di convenienza, non sia possibile scegliere persone pienamente idonee all'ufficio di assistenza, in considerazione pure della particolare natura della controversia, ovvero quando le parti vi rinunzino, o quando le persone prescelte non intervengano all'udienza, il pretore o il tribunale puo' procedere senza l'assistenza o scegliere persone non iscritte nell'albo.
[2]Coloro che, debitamente invitati, non intervengano alla udienza fissata, senza giustificato motivo, possono essere condannati, con provvedimento del pretore o del presidente del tribunale, non soggetto a gravame, ad un'ammenda fino a L. 500.
[3]Agli assistenti, che intervengono alla trattazione della causa, e' dovuta una medaglia di presenza, e, ove occorra, una indennita' di trasferta, oltre il rimborso delle spese di viaggio, nella misura stabilita per gli impiegati dello Stato di grado 8°, se si tratti di assistenza al tribunale, o del grado 9°, se si tratti di assistenza al pretore.
Testo in vigore dal 6 febbraio 1934 al 16 dicembre 2009
