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[1]Non possono essere prescelti per l'ufficio di assistente gli iscritti che siano interessati nella controversia, o siano datori di lavoro o dipendenti o rappresentanti di una delle parti, ovvero parenti fino al 4° grado o affini fino al 2° grado di una delle parti medesime.
[2]Non possono neppure essere prescelti gli iscritti quando, nel triennio precedente, essi o loro parenti o affini nei gradi innanzi menzionati abbiano avuto controversie civile o penale con una delle parti o con parenti o affini di questa nei gradi medesimi.
[3]Nei casi preveduti dal presente articolo, e' ammessa la ricusazione, la quale puo' anche essere proposta per ragioni di convenienza. Sulla ricusazione decide il pretore o il presidente con provvedimento non soggetto a gravame.
Testo in vigore dal 6 febbraio 1934 al 16 dicembre 2009
