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[1]Non possono essere iscritti nell'albo coloro che non siano cittadini italiani, non abbiano raggiunta l'eta' di anni 25 compiuti, non risiedano da almeno tre anni nella circoscrizione della pretura o del tribunale, non diano garanzia di capacita', ne' coloro i quali abbiano subito nel biennio precedente provvedimenti disciplinari da parte delle associazioni professionali, a cui appartengono, o si trovino in istato di fallimento, ovvero non risultino di buona condotta morale e politica.
[2]Non possono nemmeno essere iscritti nell'albo coloro che occupano cariche direttive in una associazione sindacale.
[3]Decadono dalla carica coloro rispetto ai quali venga a verificarsi alcuna delle condizioni indicate precedentemente.
[4]Gli iscritti, sottoposti a procedimento penale per reati punibili con pena restrittiva della liberta' personale, sono sospesi di diritto dall'esercizio delle loro funzioni per la durata del procedimento, salvo, in caso di condanna, l'applicazione del precedente capoverso.
[5]La iscrizione negli albi dei consiglieri esperti, preveduti dalla legge 3 aprile 1926, n. 563, e' incompatibile con la iscrizione negli albi regolati dalla presente legge.
Testo in vigore dal 6 febbraio 1934 al 16 dicembre 2009
