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[1]Ogni due anni, sulle indicazioni delle diverse associazioni professionali legalmente riconosciute, la Sezione lavoro e previdenza sociale dei Consigli provinciali dell'economia corporativa designa le persone esperte nei problemi del lavoro, idonee alla funzione di assistenza nella trattazione delle cause contemplate dalla presente legge. Esse sono scelte fra le categorie dei datori di lavoro e quelle dei lavoratori, avuto riguardo alle varie specialita' di imprese esistenti nella Provincia.
[2]Le persone designate sono distribuite fra gli albi dei tribunali e delle preture della Provincia, secondo la loro residenza. Nelle citta', che sono sedi di tribunale, viene costituito un solo albo per il tribunale e per le preture, che hanno la loro sede nel capoluogo del circondario. In detto albo sono iscritti tutti coloro, che hanno residenza nella circoscrizione delle dette preture. Qualora il numero degli iscritti risulti insufficiente, possono pure essere iscritte nel detto albo, per prestare la loro opera esclusivamente presso il tribunale, persone residenti nella circoscrizione di altre preture del circondario.
[3]In ciascun albo gli iscritti appartenenti alla categoria dei datori di lavoro devono essere in numero eguale agli iscritti appartenenti alla categoria dei lavoratori.
[4]Gli albi per ciascun tribunale e per ciascuna pretura sono approvati con decreto del primo presidente della Corte di appello, sentito il parere del presidente della Magistratura del lavoro. Si osservano le disposizioni dell'art. 62 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.
[5]Gli albi si rinnovano per un terzo ogni biennio, le prime due volte mediante estrazione a sorte e successivamente per anzianita'. Per la rinnovazione degli albi si osservano le disposizioni precedenti.
Testo in vigore dal 6 febbraio 1934 al 16 dicembre 2009
