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[1]Contro le sentenze pronunciate dalla Magistratura del lavoro in grado di appello, e' ammesso ricorso per cassazione a norma degli articoli 90 e 91 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130. Le sentenze interlocutorie, al pari di quelle che pronunziano su questioni pregiudiziali, sono impugnabili insieme con le sentenze definitive.
[2]Nel giudizio per cassazione si osservano le norme del Codice di procedura civile, salvo quanto e' disposto nei menzionati articoli 90 e 91 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, e non e' richiesto il deposito per multa prescritto nell'articolo 521 del Codice di procedura civile. Qualora la sentenza sia cassata, la Corte di cassazione puo' rinviare la causa cosi' alla stessa Magistratura del lavoro, come ad altra diversa, secondo che ritenga piu' conveniente.
[3]Le disposizioni del capoverso precedente si applicano anche ai giudizi per cassazione di sentenze pronunciate dalla Magistratura del lavoro in controversie relative ai rapporti collettivi del lavoro ovvero sulle domande di annullamento o di revocazione prevedute dall'art. 87 del R. decreto 1° luglio 1926.
[4]L'esenzione da ogni tassa di registro e bollo, stabilita nell'art. 17, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563, e' applicabile anche ai giudizi per cassazione indicati in questo comma.
[5]In tutte le controversie, prevedute dalla presente legge, il termine per ricorrere contro le sentenze della Magistratura del lavoro pronunziate in grado di appello e' di trenta giorni: il ricorso e gli atti del giudizio per cassazione, comprese le sentenze, sono redatti su carta da bollo da L. 10 e tutti gli altri diritti e tasse sono ridotti alla meta', salvo, per cio' che riguarda i documenti prodotti dalle parti, quanto e' disposto nell'articolo precedente.
Testo in vigore dal 6 febbraio 1934 al 16 dicembre 2009
