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[1]Se nell'udienza preliminare fissata nel ricorso la parte attrice non comparisce, la causa e' cancellata dal ruolo, salvo che il convenuto ne domandi il proseguimento in contumacia dell'attore.
[2]Se alla predetta udienza non comparisce il convenuto, o se, in altra qualsiasi udienza, comparisce solo una delle parti, la causa prosegue in contumacia dell'altra.
[3]Se in una qualunque delle udienze non comparisce ne' parte attrice, ne' la parte convenuta, la causa e' cancellata dal ruolo.
[4]Qualora la parte non comparsa intervenga nell'ulteriore corso della causa, essa puo' proporre le sue ragioni e conclusioni, ma le sentenze e ordinanze gia' pronunciate nel giudizio conservano il loro effetto.
[5]Le disposizioni del comma precedente si applicano anche nel caso in cui l'intervento abbia luogo dopo l'udienza fissata per la comparizione delle parti. L'intervento, peraltro, non puo' ritardare, in alcun caso, il giudizio della causa principale, quando questa sia in istato di essere decisa.
Testo in vigore dal 6 febbraio 1934 al 16 dicembre 2009
