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[1]Finita l'istruttoria, il pretore o il Collegio, ovvero il giudice delegato, rimette le parti per la decisione della causa ad una udienza da tenersi non oltre venti giorni dal compimento dell'istruttoria stessa.

[2]Quando sia stata ordinata solo la produzione di documenti, l'udienza e' fissata nella ordinanza che la dispone.

[3]Se il pretore o il Collegio o il giudice delegato non abbia assegnato termini diversi, la parte attrice ha cinque giorni di tempo dal compimento dell'istruttoria, per depositare le proprie deduzioni scritte e per notificarle alle altre parti e queste hanno otto giorni di tempo dal compimento della istruttoria medesima, per notificare alla parte attrice le proprie deduzioni scritte e per depositarle in cancelleria.

[4]All'udienza fissata il pretore o il Collegio decide, udite le parti.

[5]A questa udienza e alla decisione si applicano le norme degli ultimi tre capoversi dell'art. 14.

Testo in vigore dal 6 febbraio 1934 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1934-01-22;76~art16 · fonte del testo

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