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[1]Se le parti insistono nella controversia, il pretore o il presidente deve cercare, anzitutto, di indurle ad un equo componimento; questo tentativo deve essere rinnovato durante il giudizio ogni qualvolta se ne manifesti l'opportunita'.
[2]Se la composizione riesce, se ne forma verbale, che e' sottoscritto dalle parti, dal pretore o dal presidente e dal cancelliere. 11 pretore o il presidente, con suo decreto esteso in calce al verbale, ordina che questo sia depositato in cancelleria, autorizzando il cancelliere a rilasciarne copia in forma esecutiva, dopo che sia stato provveduto alla registrazione dell'atto.
[3]Se il componimento non riesce, il pretore o il presidente, qualora le parti lo richiedano e la causa sia matura per la decisione, puo' disporre la discussione immediata, che ha luogo nella stessa udienza innanzi al pretore o nella prima udienza del Collegio, davanti al quale le parti sono rimesse dal presidente, osservandosi le disposizioni dell'articolo seguente.
[4]Qualora non si proceda a termini del precedente comma, il pretore o il presidente rimette le parti ad un'udienza successiva da tenersi non oltre venti giorni, e nomina, quando sia possibile, i due cittadini che devono assistere all'udienza, sentite eventualmente le parti nelle loro osservazioni in proposito. Il presidente puo' inoltre nominare il relatore.
[5]Se il pretore o il presidente non abbia assegnato termini diversi, la parte attrice ha cinque giorni di tempo per depositare le proprie deduzioni scritte e per notificarle alle altre parti; e queste non oltre i tre giorni successivi devono notificare alla parte attrice le proprie deduzioni scritte e depositarle insieme con gli atti e i documenti che intendono esibire in giudizio.
[6]Nelle loro deduzioni le parti possono limitare, ma non ampliare, ne' in alcun modo mutare, le richieste fatte nel ricorso introduttivo, nella risposta o nell'atto di intervento, ovvero precisate nel verbale dell'udienza preliminare.
[7]I termini stabiliti in questo articolo non sono in alcun modo prorogabili.
Testo in vigore dal 6 febbraio 1934 al 16 dicembre 2009
