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I mutui di cui al precedente articolo, da ammortizzarsi in un periodo non superiore agli anni 12 sono concessi al tasso di interesse che sara' stabilito con decreto del Ministro per il tesoro. I mutui sono garantiti con le disponibilita' sui proventi della sovrimposta fondiaria, dell'imposta generale sull'entrata, dell'imposta di consumo, ICAP e di famiglia e con il 50 per cento del gettito dei tributi di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 246. L'ammortamento dei mutui puo' avere inizio, su richiesta del Comune e del Consorzio, due anni dopo la concessione del mutuo stesso: in tal caso i relativi interessi sono capitalizzati.

Testo in vigore dal 8 ottobre 1964 al 31 ottobre 1971

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