Art. 1
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[1]Il testo del primo comma e della lettera a) dell'art. 3 del R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 991, convertito nella legge 20 luglio 1925, n. 1455, e' sostituito dal seguente:
[2]«Al mantenimento dell'Istituto contribuiscono:
- a)lo Stato, a partire dall'esercizio finanziario 1929-30 e per la durata di due esercizi, con la somma annua complessiva di L. 200.000, ripartita fra i bilanci del Ministero delle colonie e dei Governi coloniali, dei Ministeri degli affari esteri e dell'agricoltura e foreste». (1)((2))
[3]--------------- AGGIORNAMNETO(1) La L. 29 dicembre 1932, n. 1901 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il contributo annuo di L. 200,000 dello Stato a favore dell'Istituto agricolo coloniale italiano di Firenze, di cui alla legge 17 marzo 1930, n. 412, sara' corrisposto, nella misura ridotta di 176.000, anche per l'esercizio finanziario 1931-32". --------------- AGGIORNAMNETO(2) La L. 5 giugno 1933, n. 647 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il contributo annuo di L. 200.000 dello Stato a favore dell'Istituto agricolo coloniale italiano di Firenze, di cui alla legge 17 marzo 1930, n. 412, continuera' ad essere corrisposto, nella misura ridotta di L. 176.000, per gli esercizi finanziari 1932-33 e successivi".
Testo in vigore dal 9 luglio 1933 al 16 dicembre 2009
