Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 aprile 1930 al 18 febbraio 1933. Leggi il testo vigente →

[1]Il testo del primo comma e della lettera a) dell'art. 3 del R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 991, convertito nella legge 20 luglio 1925, n. 1455, e' sostituito dal seguente:

[2]«Al mantenimento dell'Istituto contribuiscono:

  • a)lo Stato, a partire dall'esercizio finanziario 1929-30 e per la durata di due esercizi, con la somma annua complessiva di L. 200.000, ripartita fra i bilanci del Ministero delle colonie e dei Governi coloniali, dei Ministeri degli affari esteri e dell'agricoltura e foreste».

Testo in vigore dal 28 aprile 1930 al 18 febbraio 1933

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1930-03-17;412~art1 · fonte del testo

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