Art. 1
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[1]Il testo del primo comma e della lettera a) dell'art. 3 del R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 991, convertito nella legge 20 luglio 1925, n. 1455, e' sostituito dal seguente:
[2]«Al mantenimento dell'Istituto contribuiscono:
- a)lo Stato, a partire dall'esercizio finanziario 1929-30 e per la durata di due esercizi, con la somma annua complessiva di L. 200.000, ripartita fra i bilanci del Ministero delle colonie e dei Governi coloniali, dei Ministeri degli affari esteri e dell'agricoltura e foreste».
Testo in vigore dal 28 aprile 1930 al 18 febbraio 1933
