Art. 1
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[1]Il testo del primo comma e della lettera a) dell'art. 3 del R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 991, convertito nella legge 20 luglio 1925, n. 1455, e' sostituito dal seguente:
[2]«Al mantenimento dell'Istituto contribuiscono:
- a)lo Stato, a partire dall'esercizio finanziario 1929-30 e per la durata di due esercizi, con la somma annua complessiva di L. 200.000, ripartita fra i bilanci del Ministero delle colonie e dei Governi coloniali, dei Ministeri degli affari esteri e dell'agricoltura e foreste». ((1))
[3]--------------- AGGIORNAMNETO(1) La L. 29 dicembre 1932, n. 1901 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il contributo annuo di L. 200,000 dello Stato a favore dell'Istituto agricolo coloniale italiano di Firenze, di cui alla legge 17 marzo 1930, n. 412, sara' corrisposto, nella misura ridotta di 176.000, anche per l'esercizio finanziario 1931-32". "
Testo in vigore dal 18 febbraio 1933 al 9 luglio 1933
