Ai produttori cinematografici che abbiano la cittadinanza, se persone fisiche, o la nazionalita' se persone giuridiche, degli altri Stati membri delle Comunita' europee, sono estese le previsioni normative per i produttori che abbiano la cittadinanza o la nazionalita' italiana di cui alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, di seguito specificate: articolo 4, secondo comma; articolo 10, secondo comma; articolo 14, secondo comma; articolo 19, secondo e quarto comma; articolo 20, ultimo comma; articolo 22, primo comma; articolo 23, primo comma.

Testo vigente dal 20 giugno 1973

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1973-06-09;315~art1 · fonte del testo

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