Art. 10 — Equiparazione dei cittadini comunitari ai cittadini italiani nel settore delle professioni

I cittadini degli Stadi membri della Comunita' europea sono equiparati ai cittadini italiani ai fini dell'iscrizione negli Albi dei procuratori e degli avvocati di cui agli articoli 17 e 27 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, recante ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore. Ai fini dell'esercizio in Italia dell'attivita' di investigatore privato, ai sensi dell'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, i cittadini degli Stati membri della Comunita' europea sono equiparati ai cittadini italiani.

Testo vigente dal 4 marzo 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1994-02-22;146~art10 · fonte del testo

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