Gli autori di film, i produttori, i registi, gli interpreti e i tecnici, partecipanti alla realizzazione di film coprodotti, devono essere di nazionalita' italiana o riconosciuti come tali secondo le disposizioni legislative o regolamentari vigenti in Italia, o essere di nazionalita' belga riconosciuti come tali nella regione di lingua francese del Belgio o nella regione di Bruxelles-Capitale, o essere cittadini di un Paese membro dell'Unione Europea. Sono assimilati alle nazionalita' italiana e belga i residenti nei territori da almeno cinque anni. 1°: l'apporto di ciascun produttore deve comportare obbligatoriamente una partecipazione tecnica e artistica effettiva, proporzionale all'investimento finanziario. 2°: la partecipazione del coproduttore minoritario deve comportare almeno: - un autore (regista, sceneggiatore o compositore della musica originale) o un quadro tecnico (capo operatore, capo montatore, ingegnere del suono, fonico, capo scenografo o capo costumista); questa posizione deve essere occupata da una sola persona. - un interprete in un ruolo principale o due interpreti in ruoli secondari o, previo accordo dall'autorita' competente, un altro attore o un altro quadro tecnico. Potra' essere ammessa eccezionalmente a seguito di accordo tra le autorita' di entrambe le Parti, e tenuto conto delle esigenze del film, la partecipazione di interpreti che non possiedono la nazionalita' di una delle due Parti vincolate da questo Accordo o la nazionalita' di un Paese membro dell'Unione Europea.

Testo vigente dal 5 agosto 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-07-11;202~accordo-art2 · fonte del testo

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