Qualora risulti una accertata inattivita' da parte degli organi regionali nel disciplinare con legge e nell'attuare il regime di aiuti prescritto dalla direttiva numero 75/268/CEE, al punto da comportare inadempimento agli obblighi comunitari, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali, sentita la regione interessata, ha facolta' di prescrivere un congruo termine alla regione per provvedere e di adottare, trascorso inutilmente il termine predetto, i provvedimenti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale, proponendo ove occorra le opportune variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 4 giugno 1976

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 81/1979

    Questione infondata
    26 luglio 1979

    Le disposizioni dettate dagli artt. 1 e 2 della legge 10 maggio 1976 n. 352 in attuazione delle dettagliate prescrizioni della direttiva n. 75/268 CEE vincolano il Consiglio dei Ministri nel momento in cui esso, ricorrendone i presupposti, emana i provvedimenti normativi che rimediano all'inerzia degli organi legislativi di tutte le Regioni a statuto ordinario e speciale inadempienti: con la conseguenza che l'esercizio del potere sostitutivo dello Stato regolato dall'art. 2 della legge n. 352/1976 si concreta necessariamente in una normazione che - per i limiti che ne condizionano la potenzialita` precettiva e per i caratteri di secondarieta` e di dipendenza che deve assumere nei confronti della legge statale - non eccede la sfera della competenza regolamentare del Governo. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 352 "Attuazione della direttiva comunitaria sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate", promossa dalla Regione Valle d'Aosta, dalle Province autonome di Trento e Bolzano, e dalla Regione Sardegna, in riferimento agli artt. 116, 117, 118 e 126 della Costituzione; 2, 4,, 48 dello statuto della Regione Valle d'Aosta; 3, comma terzo, 8, n. 21, 16, 26, 33, 38, 49, 51 e 84 dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e Bolzano; 3, lett. d), 6, 27, 31, 32, 34, 37 e 50 dello statuto della Regione Sardegna).

    Art. 2 Attuazione della direttiva comunitaria sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate · Art. 116 cost. · Art. 117 cost. · Art. 118 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1976-05-10;352~art2 · fonte del testo

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