Qualora le zone di cui al precedente articolo 1 non siano dotate di infrastrutture sufficienti, in particolare di vie di accesso alle aziende, di elettricita' e di acqua potabile e, per le zone a vocazione turistica, di depuratore delle acque, la loro realizzazione dovra' essere prevista nei programmi di stralcio di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, ovvero nei programmi regionali di sviluppo, che dovranno tenere anche conto di quanto disposto dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 724/75 del Consiglio delle Comunita' europee del 18 marzo 1975. Annualmente le regioni trasmetteranno al Ministero dell'agricoltura e delle foreste una relazione indicante le opere attuate ai sensi e per le finalita' di cui al precedente comma, nonche' gli impegni finanziari assunti per ogni zona interessata.

Testo vigente dal 4 giugno 1976

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1976-05-10;352~art4 · fonte del testo

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