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Miscellanea
Attuazione della direttiva comunitaria sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate
Legge 10 maggio 1976, n. 352
- Aggiornato al
- 22 agosto 1981
- Articoli
- 17
- Versioni storiche
- 19
- Art. 1La presente legge, in applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunita' europee…
- Art. 2Qualora risulti una accertata inattivita' da parte degli organi regionali nel…
- Art. 3Nelle zone che ricadono nei territori classificati montani, ai sensi della legge 3…
- Art. 4Qualora le zone di cui al precedente articolo 1 non siano dotate di infrastrutture…
- Art. 5Una indennita' compensativa annua, intesa ad alleviare gli svantaggi naturali permanenti…
- Art. 6Le regioni, nei limiti indicati nell'articolo 5 e nei successivi commi del presente…
- Art. 7Nelle zone contemplate nella presente legge, le regioni applicano il regime di aiuti…
- Art. 8Fermo restando quanto disposto dall'articolo 11 della legge 9 maggio 1975, n. 153, si…
- Art. 9La durata del piano di sviluppo di cui all'articolo 14 della legge 9 maggio 1975, n. 153…
- Art. 10Gli imprenditori agricoli, i cui piani di sviluppo siano stati approvati in conformita'…
- Art. 11Il secondo periodo del primo comma dell'articolo 23 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e'…
- Art. 12Le regioni possono concedere aiuti per investimenti collettivi volti a migliorare la…
- Art. 13Le regioni possono concedere aiuti agli investimenti alle aziende che non sono in grado…
- Art. 14Per le modifiche ai limiti delle zone comprese nell'elenco comunitario di cui…
- Art. 15Ai fini dell'applicazione della presente legge sono autorizzate le seguenti spese da…
- Art. 16E' autorizzata la spesa di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1976 al 1980…
- Art. 17I fondi di cui all'articolo 15 della presente legge sono ripartiti fra le regioni con…
