Art. 18 — Soppressione del Comitato interministeriale per la ricostruzione e delega per il riordinamento degli altri Comitati interministeriali con competenza in materia economica e finanziaria

[1]Il Comitato interministeriale per la ricostruzione (C.I.R.) istituito in base al decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 432, e' soppresso. I compiti affidati al Comitato interministeriale per la ricostruzione dalle vigenti disposizioni sono demandati al Comitato interministeriale per la programmazione economica. Per i compiti previsti dalla legge 2 marzo 1963, n. 283; il Comitato interministeriale per la programmazione economica e' integrato dal Ministro incaricato del coordinamento della, ricerca scientifica e dai Ministri per la pubblica istruzione e per la difesa; alle sedute partecipa il Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche. Nel termine di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo e' delegato a provvedere alla soppressione del Comitato permanente per le partecipazioni statali, istituito in base alla legge 22 dicembre 1956, n. 1589, e del Comitato interministeriale per l'E.N.E.L., istituito in base alla legge 6 dicembre 1962, n. 1643, distinguendo, in relazione alle esigenze di coordinamento con la programmazione, le attribuzioni da trasferire al Comitato interministeriale per la programmazione economica o ad apposito Sottocomitato costituito in seno a tale organo, da quelle da attribuire rispettivamente alla competenza del Ministero delle partecipazioni statali ed al Ministero dell'industria e commercio. Con la stessa legge delegata saranno disciplinate le funzioni trasferite al Comitato interministeriale per la programmazione economica o al Sottocomitato secondo i criteri rispettivamente previsti dalla legge 22 dicembre 1956, n. 1589, istitutiva del Comitato permanente per le partecipazioni statali e dalla legge 6 dicembre 1962, n. 1643, istitutiva del Comitato interministeriale per l'E.N.E.L., con le opportune modifiche occorrenti anche ai fini di un piu' efficace svolgimento dei compiti trasferiti. Salvo quanto disposto nei precedenti commi, il Governo della Repubblica e' altresi' delegato ad emanare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le norme necessarie per il riordinamento delle attribuzioni e della composizione dei Comitati di Ministri aventi competenza in materia economica e finanziaria. Tale riordinamento sara' informato ai seguenti criteri direttivi: revisione delle attribuzioni dei singoli Comitati al fine di eliminare duplicazioni o interferenze e di coordinare l'azione di detti organismi con quella del Comitato interministeriale per la programmazione economica; soppressione di Comitati di Ministri, le cui attribuzioni possono essere trasferite, per identita' di compiti o per un piu' efficace svolgimento degli stessi, al Comitato interministeriale per la programmazione economica o ad appositi Sottocomitati da costituirsi in seno al Comitato stesso.

[2]17

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

17

con decorrenza dal 1 gennaio 2021

Il D.L. 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla L. 12 dicembre 2019, n. 141, ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 1) che a decorrere dal 1° gennaio 2021 "nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al Comitato interministeriale per la programmazione economica deve intendersi riferito al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)".

Testo vigente dal 14 dicembre 2019

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 14 dicembre 2019

Confronto con la versione in vigore dal 2 marzo 1967 al 14 dicembre 2019.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla L. 12 dicembre 2019, n. 141, ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 1) che a decorrere dal 1° gennaio 2021 "nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al Comitato interministeriale per la programmazione economica deve intendersi riferito al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1967-02-27;48~art18 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari