Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 2 marzo 1963, n. 283, e' sostituito dal seguente: "Detti regolamenti sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sentito il CIPE, integrato nelle forme stabilite dall'articolo 18, secondo comma, della legge 27 febbraio 1967, n. 48". Il regolamento che, a norma dell'articolo 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, deve stabilire il numero e la competenza dei comitati nazionali di consulenza, nonche' le modalita' per lo svolgimento delle elezioni, dovra' prevedere:

  • a)che siano mantenuti i primi dieci comitati nazionali a carattere disciplinare previsti dall'articolo 1 del regolamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 agosto 1963;
  • b)che siano istituiti comitati nazionali a carattere interdisciplinare per grandi aree scientifiche, in numero non superiore a cinque, eletti dall'assemblea plenaria dei comitati nazionali previsti dalla presente legge;
  • c)che l'elezione dei membri dei comitati nazionali avvenga con votazione unica.

Testo vigente dal 18 luglio 1986

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1986-07-08;360~art2 · fonte del testo

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