Agli invalidi del lavoro, agli orfani e alle vedove di caduti sul lavoro occupati a norma della presente legge dovra' essere applicato un trattamento economico giuridico e normativa non inferiore a quello praticato ai lavoratori validi esplicanti le medesime mansioni. Essi possono essere licenziati quando il Collegio medico previsto dall'articolo 7 della presente legge accerti, a loro richiesta o a richiesta delle Amministrazioni o Aziende che li occupano, la perdita di ogni capacita' lavorativa o aggravamento dell'invalidita' tale da determinare pregiudizio alla salute e alla incolumita' dei compagni di lavoro nonche' alla sicurezza degli impianti.

Testo vigente dal 24 ottobre 1966

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1966-10-14;851~art13 · fonte del testo

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