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[1]I sottufficiali e militari di truppa, obbligati all'istruzione postmilitare a norma dell'art. 1 della legge 31 dicembre 1934, n. 2151, i quali omettono, senza giustificato motivo, di presentarsi per il servizio d'istruzione postmilitare, sono puniti con l'ammenda da L. 50 a L. 1000. In caso di recidiva nello stesso reato l'ammenda puo' essere aumentata sino al doppio.
[2]La stessa pena si applica alle persone indicate nel comma precedente, che, dopo essersi presentate per il servizio d'istruzione postmilitare, se ne allontanano, senza giustificato motivo, prima della regolare cessazione.
[3]((Puo' applicarsi la pena del carcere militare fino ad un anno ai sottufficiali e militari di truppa sopra indicati, i quali omettano per piu' di tre volte, senza giustificato motivo, di presentarsi per l'istruzione postmilitare, o che commettano il reato di cui al comma precedente, dopo essere stati per due volte condannati per il reato medesimo)).
[4]In caso di condanna per alcuno dei reati di cui ai commi precedenti, si applicano le disposizioni del 3°, 4° e 5° capoverso dell'articolo precedente.
Testo in vigore dal 18 luglio 1940 al 16 dicembre 2009
