Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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3 versioni dal 1935
Confronto con la versione in vigore dal 18 luglio 1940 al 16 dicembre 2009. 270 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Per i reati preveduti dai precedenti articoli 1, 2 e 3 e per quelli commessi nelle circostanze di cui all'art. 4, i colpevoli sono soggetti alla giurisdizione militare.
tolto: Per i reati preveduti dai medesimi articoli 1, 2 e 3 e per i reati per i quali il codice penale per l'esercito stabilisce la pena del carcere militare, commessi dalle persone indicate nei precedenti articoli 1 e 2, si procede a richiesta dei comandanti di legione o di coorte autonoma della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale o dei Fasci giovanili di combattimento o degli altri comandanti militari competenti a norma del regolamento.
tolto: Nei procedimenti per reati punibili, a norma di questa legge, con il carcere militare, il pubblico ministero se, in seguito all'esame degli atti e alle investigazioni che reputa necessarie, ritiene che all'imputato possa essere inflitta detta pena in misura non superiore a due mesi, e che possa essere ordinata la sospensione condizionale della' pena stessa, puo' chiedere al presidente del tribunale che pronunci la condanna con decreto senza procedere al dibattimento. La disposizione del comma precedente si applica altresi' per i reati preveduti dagli articoli 1, 2 e 3 della legge predetta, punibili con l'ammenda, anche se non si ritenga di ordinare la sospensione condizionale della pena.
tolto: Nei casi preveduti dai due commi precedenti si osservano le disposizioni del R. decreto 5 ottobre 1920, n. 1417. Nondimeno la opposizione al decreto puo' essere presentata dal condannato anche al podesta' del luogo in cui risiede e, quando sia stata inflitta la sola pena pecuniaria, e' ridotto da 30 a 15 giorni il termine per la presentazione della opposizione stessa.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1935-06-13;1067~art5 · fonte del testo
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