Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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4 versioni dal 1935
Confronto con la versione in vigore dal 18 luglio 1940 al 16 dicembre 2009. 264 parole tolte, 20 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Fuori dei casi preveduti dai precedenti articoli l e 2, le persone ivi indicate sono soggette, come i militari del Regio esercito, alla legge penale militare, dal momento stabilito per la loro presentazione per la effettiva prestazione del servizio di istruzione fino al momento stabilito per la regolare cessazione di esso.
tolto: La legge penale militare si applica altresi' a tutti i militari istruttori ed alle altre persone che vi sono soggette, quando commettono, nel periodo indicato nel comma precedente, alcuno dei reati in essa preveduti contro o a danno degli obbligati all'istruzione premilitare e postmilitare.
tolto: Le precedenti disposizioni si applicano agli obbligati all'istruzione premilitare e postmilitare ed agli altri militari, anche quando, fuori del periodo indicato nel comma precedente, commettano, a causa del servizio d'istruzione premilitare e postmilitare, alcuno dei reati di insubordinazione o abuso di autorita'.
tolto: Nei casi preveduti dai comma precedenti, la pena e' diminuita da due a cinque gradi per le persone indicate nell'articolo 1 e da uno a tre gradi per le persone indicate nell'articolo 2; e quando, per la diminuzione di uno o piu' gradi della pena da infliggere, si dovrebbe discendere al disotto del minimo stabilito per il carcere militare, il giudice ha facolta' di sostituire alla pena una punizione disciplinare.
tolto: La facolta' accordata al giudice a norma del capoverso precedente puo' essere esercitata anche nei casi preveduti dal comma 3° dell'art. 1 e dal comma 3° dell'art. 2 della presente legge.
tolto: La facolta' accordata al giudice dal comma precedente puo' essere esercitata anche nei casi preveduti dal comma terzo dell'articolo 1 e dal comma terzo dell'art. 2.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1935-06-13;1067~art4 · fonte del testo
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