Le provvidenze in favore dei profughi di guerra e dei rimpatriati, disposte con il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito con modificazioni nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, e con le leggi 4 gennaio 1968, n. 7, e 25 luglio 1971, n. 568, sono prorogate fino al 31 dicembre 1974 ed estese con parita' di trattamento a tutti i profughi e connazionali assimilati ai profughi, rimpatriati in tempi diversi e da Paesi diversi. Le regioni, nella loro autonomia e nei limiti della loro competenza, disciplinano gli interventi integrativi in materia.

Testo vigente dal 16 gennaio 1974

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1973-12-12;922~art1 · fonte del testo

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