Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 maggio 1995 al 1 gennaio 2006. Leggi il testo vigente →

Il Fondo vittime della strada e' tenuto altresi' a risarcire i sinistri causati sul territorio di un altro Stato membro da veicoli ivi immatricolati che siano assicurati presso un'impresa con sede sociale in Italia operante in tale Stato ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II capo V, la quale, al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' autorizzare con proprio decreto, da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, la CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. - Gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada", a sottoscrivere convenzioni con fondi di garanzia di altri Stati membri, concernenti il risarcimento dei sinistri di cui al comma 1.

Testo in vigore dal 19 maggio 1995 al 1 gennaio 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1969-12-24;990~art19bis · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari