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Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 13 maggio 1940, n. 585
1La L. 13 maggio 1940, n. 585, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il contributo annuo dello Stato di L. 200.000.000 a favore della Gioventu' Italiana Littorio (G.I.L.), previsto dalla legge 16 novembre 1939-XVIII, n. 1804, e' aumentato di annue L. 144.000.000". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Per l'esercizio 1939-XVII - 1940-XVIII l'aumento del contributo, di cui al precedente articolo, e' limitato a L. 97.000.000".
L. 28 giugno 1941, n. 681
2La L. 28 giugno 1941, n. 681 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il contributo annuo dello Stato di L. 344.000.000, a favore della Gioventu' italiana del Littorio (G.I.L.) previsto dalle leggi 16 novembre 1939-XVIII, n. 1804, e 13 maggio 1940-XVIII, n. 585, e' aumentato di annue L. 236.000.000, a decorrere dall'esercizio in corso".
Testo in vigore dal 13 agosto 1941 al 16 dicembre 2009
