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In aggiunta alle concessioni previste dagli ordinamenti in vigore e' autorizzato, a favore della Gioventu' italiana al Littorio, per la piena attuazione degli scopi e dei compiti affidati alla istituzione, il contributo annuo dello Stato di lire 200 milioni.
Testo in vigore dal 15 dicembre 1939 al 4 luglio 1940
