Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 luglio 1940 al 13 agosto 1941. Leggi il testo vigente →
In aggiunta alle concessioni previste dagli ordinamenti in vigore e' autorizzato, a favore della Gioventu' italiana al Littorio, per la piena attuazione degli scopi e dei compiti affidati alla istituzione, il contributo annuo dello Stato di lire 200 milioni.1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 13 maggio 1940, n. 585
1La L. 13 maggio 1940, n. 585, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il contributo annuo dello Stato di L. 200.000.000 a favore della Gioventu' Italiana Littorio (G.I.L.), previsto dalla legge 16 novembre 1939-XVIII, n. 1804, e' aumentato di annue L. 144.000.000". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Per l'esercizio 1939-XVII - 1940-XVIII l'aumento del contributo, di cui al precedente articolo, e' limitato a L. 97.000.000".
Testo in vigore dal 4 luglio 1940 al 13 agosto 1941
