Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 marzo 1993 al 13 ottobre 2000. Leggi il testo vigente →

Agli effetti degli articoli successivi possono essere collocati, a domanda, in aspettativa non retribuita, anche se questa non e' prevista dai rispettivi ordinamenti, solo i lavoratori dipendenti pubblici o dipendenti da imprese, aziende o enti, pubblici o privati, eletti alle cariche di cui alla presente legge. Il periodo trascorso in aspettativa e' considerato a tutti i fini come servizio effettivamente prestato, nonche' come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova. 2 Per i lavoratori dipendenti eletti negli organi esecutivi degli enti locali per i quali la presente legge prevede il raddoppio dell'indennita' mensile di carica, gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi sono versati ai rispettivi istituti dal datore di lavoro pubblico e, su richiesta di questo, rimborsati dall'ente presso il quale il lavoratore posto in aspettativa esercita il mandato. Lo stesso ente provvede al versamento, presso i competenti istituti previdenziali ed assicurativi, dei predetti oneri in sostituzione del datore di lavoro privato, al quale e' altresi' rimborsata la quota annuale di accantonamento per l'indennita' di fine rapporto, entro i limiti di un dodicesimo dell'indennita' di carica annua da parte dell'ente e per l'eventuale residuo da parte dell'eletto.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 18 gennaio 1993, n. 8 convertito, con modificazioni, dalla L. 19 marzo 1993, n. 68

2

Il D.L. 18 gennaio 1993, n. 8 convertito, con modificazioni, dalla L. 19 marzo 1993, n. 68, ha disposto (con l'art. 8 ter) che "le disposizioni del secondo comma dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, sono applicabili a tutti i lavoratori dipendenti pubblici o privati senza esclusione alcuna."

Testo in vigore dal 21 marzo 1993 al 13 ottobre 2000

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 marzo 1993

Confronto con la versione in vigore dal 10 gennaio 1986 al 21 marzo 1993.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 18 gennaio 1993, n. 8 convertito, con modificazioni, dalla L. 19 marzo 1993, n. 68

    Il D.L. 18 gennaio 1993, n. 8 convertito, con modificazioni, dalla L. 19 marzo 1993, n. 68, ha disposto (con l'art. 8 ter) che "le disposizioni del secondo comma dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, sono applicabili a tutti i lavoratori dipendenti pubblici o privati senza esclusione alcuna."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1985-12-27;816~art2 · fonte del testo

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