[1]Articolo XII Presidente del Consiglio della FAO e rappresentanti alle Riunioni SEZIONE 25

[2]Il Presidente del Consiglio della FAO, i rappresentanti degli Stati membri, i rappresentanti ed osservatori di altri Stati ed i rappresentanti delle Nazioni Unite e sue Agenzie specializzate alle riunioni convocate dalla FAO godranno, durante l'esercizio delle loro funzioni e durante i loro viaggi, per e dalla sede centrale o altro luogo di riunione, nel territorio e nei riguardi della Repubblica italiana, dei seguenti privilegi e immunita': (a) immunita' dall'arresto, dal fermo e dal sequestro dei loro bagagli personali ed ufficiali; (b) immunita' giurisdizionale di qualsiasi genere per parole dette o scritte e per tutti gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali; questa immunita' sara' mantenuta anche dopo che gli interessati abbiano cessato di esercitare le loro funzioni; (c) inviolabilita' di tutte le carte e documenti; (d) diritto di usare cifrari e di spedire o ricevere documenti e corrispondenza a mezzo di corrieri o in valigie sigillate; (e) esenzione per essi ed i coniugi dalle restrizioni relative all'immigrazione, dalla registrazione degli stranieri e dagli obblighi di servizio nazionale; (f) le stesse facilitazioni, nei riguardi di restrizioni valutarie o di cambio, accordate ai rappresentanti dei Governi esteri in missione ufficiale temporanea; (g) le stesse immunita' e facilitazioni per i loro bagagli personali ed ufficiali, accordate ai membri di missioni diplomatiche di rango equivalente.

[3]SEZIONE 26

[4](a) Nel caso in cui l'incidenza di una qualsiasi forma di imposta sia subordinata alla residenza della persona gravata, i periodi, durante i quali le persone indicate nella sezione 25 si trovino sul territorio della Repubblica italiana per l'esercizio delle loro funzioni, non saranno considerati come periodi di residenza. (b) I privilegi e le immunita', accordati in virtu' del presente articolo, sono conferiti non a vantaggio personale degli interessati, ma allo scopo di garantire l'indipendenza delle loro funzioni presso la FAO. Il Consiglio della FAO, se si tratta del suo Presidente, i Governi, se si tratta di loro rappresentanti o osservatori, e le Nazioni Unite o l'Agenzia specializzata competente, se si tratta di loro rappresentanti, toglieranno l'immunita' del Presidente del Consiglio della FAO o dei rappresentanti o osservatori rispettivi, secondo i casi, ogni qualvolta, a giudizio del Consiglio, del Governo competente, delle Nazioni Unite o della competente Agenzia specializzata, secondo i casi, l'immunita', dovesse impedire il corso della giustizia e sempre che tale immunita' possa essere tolta senza pregiudizio degli scopi per i quali essa e' stata accordata.

Testo vigente dal 27 gennaio 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-01-09;11~artxii · fonte del testo

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