ARTICOLO XI Rappresentanti alle riunioni del PAM Sezione 21 I rappresentanti dei governi che intervengono alle riunioni convocate dal PAM, durante l'esercizio delle loro funzioni e durante i viaggi verso e dal luogo di riunione, godono dei seguenti privilegi ed immunita': (a) inviolabilita' personale, compresa l'immunita' dall'arresto o dal fermo; (b) immunita' giurisdizionale di qualsiasi genere, ad eccezione di quanto previsto alla lettera (c) della presente sezione, per parole dette o scritte e per tutti gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, essendo inteso che tale immunita' sara' mantenuta anche dopo che gli interessati abbiano cessato di esercitare tali funzioni; (c) L'immunita' giurisdizionale non verra' applicata alle giurisdizioni civili ed amministrative della Repubblica Italiana in relazione ad un'azione promossa per danni derivanti da un incidente causato da un automezzo, natante o da un aereo utilizzato o di proprieta' delle persone di cui si tratta, ove tali danni non siano risarcibili da assicurazioni; (d) inviolabilita' di tutte le carte e documenti; (e) diritto di usare cifrati e di ricevere comunicazioni a mezzo di corrieri o in valigie sigillate; (f) esenzione dalle restrizioni relative all'immigrazione, dalla registrazione degli stranieri e dagli obblighi di servizio nazionale; (g) le stesse facilitazioni, in materia di restrizioni valutarie o di cambio, accordate ai rappresentanti di governi esteri in missione ufficiale temporanea; (h) le stesse immunita' e facilitazioni, per i loro bagagli personali ed ufficiali, accordate ai membri di rango equivalente di missioni diplomatiche; (i) esenzione da tutti i tributi e le imposte personali o reali, nazionali, regionali o comunali ad eccezione di quelle specificate nell'articolo 34 della Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche del 18 aprile 1961. Sezione 22 Un rappresentante indicato nella sezione 21, avente cittadinanza italiana o residenza permanente nella Repubblica Italiana, godra' soltanto dei privilegi e delle immunita' ivi previste in materia di immunita' giurisdizionale e di inviolabilita' per gli atti ufficiali da esso compiuti nell'esercizio delle sue funzioni. Sezione 23 I membri delle famiglie dei rappresentanti indicati nella sezione 21 che li accompagnano e che non hanno la cittadinanza italiana o la residenza permanente nella Repubblica Italiana, godranno dei privilegi e delle immunita' indicate alle lettere (a) e (f) della sezione 21. Sezione 24 Nel caso in cui l'incidenza di qualsiasi forma d'imposta sia subordinata alla durata del soggiorno, i periodi durante i quali le seguenti persone si trovano sul territorio della Repubblica Italiana per gli scopi sottoindicati non saranno calcolati: (i) i rappresentanti indicati alla sezione 21 nell'esercizio delle loro funzioni; e (ii) i membri delle loro famiglie che li accompagnino e che non siano cittadini italiani. Sezione 25 I privilegi e le immunita', previsti nel presente articolo, sono conferiti nell'interesse del PAM e non a vantaggio personale degli interessati, ma allo scopo di garantire l'indipendente esercizio delle loro funzioni presso il PAM. Questi privilegi ed immunita' sono concessi con l'intesa che i governi rinunceranno all'immunita' dei propri rappresentanti ogni qualvolta la ritengano un impedimento al corso della giustizia e sempre che tale immunita' possa essere tolta senza pregiudizio degli scopi per i quali essa e' stata accordata.

Testo vigente dal 22 febbraio 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-02-14;114~accordo-artxi · fonte del testo

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