[1]Articolo II Sede centrale

[2]SEZIONE 2

[3](a) La sede permanente della FAO sara' situata nella localita' ad essa assegnata come sua sede centrale e non potra' essere trasferita altrove, salvo diversa decisione della FAO. Un trasferimento temporaneo della sede in altra localita' non potra' costituire trasloco della sede permanente, qualora manchi un'espressa decisione della FAO in tal senso. (b) Il Governo, sintantoche' il presente Accordo restera' in vigore, non potra' disporre, ne' in tutto ne' in parte, della sede centrale della FAO senza il consenso di questa.

[4]SEZIONE 3

[5]Il Governo concede alla FAO, e la FAO accetta dal Governo, il diritto di uso permanente e di occupazione della sede centrale, a cominciare dalla data di entrata in vigore del presente Accordo. Tale concessione restera' in vigore sintantoche' la sede permanente della FAO si trovera' nella localita' designata come sua sede centrale. La FAO e' tenuta a versare al Governo, per l'uso e l'occupazione della sede centrale, la somma totale di un dollaro degli Stati Uniti d'America ($ 1,00) all'anno, da pagarsi in annualita' anticipate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Accordo. Il decorso del tempo non fara' acquistare per usucapione in favore della FAO la proprieta' dei beni immobili destinati a sua sede centrale.

[6]SEZIONE 4

[7]Nei riguardi della sede centrale e delle installazioni ivi originariamente fornite dal Governo, come ascensori, impianti di riscaldamento, di aria condizionata ed altri impianti: (a) saranno a carico del Governo le riparazioni maggiori di carattere straordinario, e particolarmente, senza che questa esemplificazione sia tassativa, le riparazioni dei danni causati da forza maggiore, da difetti di costruzione o deterioramenti; la sostituzione, se e quando sia necessario, di detti impianti; la ricostruzione, entro un tempo ragionevole, di quegli edifici della sede centrale, o parte di essi, che siano stati totalmente o parzialmente distrutti; (b) saranno a carico della FAO le riparazioni minori di carattere ordinario e quelle di manutenzione, compresi i servizi ed i materiali necessari al mantenimento dei locali della sede nelle condizioni volute per l'efficace esercizio delle funzioni della FAO.

[8]SEZIONE 5

[9]Per consentire alla FAO di partecipare alla progettata rete di comunicazioni ad onde corte, da istituirsi fra le Nazione Unite, le sue Agenzie specializzate ed i suoi uffici regionali, il Governo, su richiesta, accordera' alla FAO, per scopi ufficiali, le facilitazioni del caso per la radiodiffusione e le telecomunicazioni, secondo accordi tecnici da prendersi con la Unione Internazionale delle Telecomunicazioni.

Testo vigente dal 27 gennaio 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-01-09;11~artii · fonte del testo

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