[1]Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura relativo alla Sede della Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura.

[2]IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA e L' ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER L'ALIMENTAZIONE E L'AGRICOLTURA

[3]Desiderando concludere un accordo per attuare la seguente risoluzione approvata dalla Conferenza della Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura nella sua quinta sessione:

[4]"LA CONFERENZA

[5]Accetta, subordinatamente alla stipulazione, con le competenti autorita' centrali e locali, di accordi soddisfacenti riguardanti la sede, l'offerta fatta, dal Governo italiano alla Organizzazione, di una localita' situata nella citta' di Roma o nei dintorni, perche' vi sia stabilita la Sede permanente della Organizzazione; e Autorizza il Direttore Generale a negoziare tali accordi riguardanti la sede ed a sottoporli al Consiglio della FAO per ratifica"; Hanno nominato a tale scopo come loro rappresentanti; per il Governo della Repubblica italiana Gino Buti, Ambasciatore d'Italia, e per l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura: Norris E. Dodd, Direttore Generale, i quali hanno convenuto quanto segue:

[6]Articolo I Definizioni

[7]SEZIONE I

[8]Nel presente accordo: (a) l'espressione "FAO" significa l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura; (b) l'espressione "il Governo" significa il Governo della Repubblica italiana; (c) l'espressione "Direttore Generale" significa il Direttore Generale della FAO, e in sua assenza, il funzionario da lui designato per sostituirlo; (d) l'espressione "le Autorita' italiane competenti" significa le Autorita' nazionali e altre della Repubblica italiana competenti, a seconda dei casi, e in conformita' delle leggi e degli usi della Repubblica italiana; (e) l'espressione "leggi della Repubblica italiana" comprende le leggi propriamente dette, i decreti, i regolamenti e le ordinanze emanati dal Governo e dalle Autorita' italiane competenti; (f) l'espressione "sede centrale" significa: (i) il terreno, con l'insieme degli edifici su di esso costruiti, quale risulta dall'allegato A al presente Accordo; (ii) qualsiasi altro terreno o edificio, che venisse successivamente ad aggiungersi al terreno anzidetto in virtu' di accordi supplementari con le competenti Autorita' italiane; (g) l'espressione "Stato Membro" significa ogni stato che e' membro della FAO; (h) l'espressione "rappresentanti degli Stati Membri" comprende tutti i membri accreditati delle delegazioni di Stati Membri; (i) l'espressione "riunioni convocate dalla FAO" significa le riunioni della Conferenza della FAO, del Consiglio della FAO, qualsiasi conferenza internazionale o altra riunione convocata dalla FAO, come pure qualsiasi commissione, comitato o sottocomitato costituito in seno alle dette assemblee; (j) l'espressione "archivi della FAO" significa gli atti e la corrispondenza, i documenti, i manoscritti, le fotografie, le cinematografie, le pellicole e le registrazioni sonore, di proprieta' della FAO o in suo possesso; (k) l'espressione "funzionari della FAO" significa tutti i componenti di ogni grado del segretariato della FAO, assunti dal Direttore Generale o in suo nome; (l) l'espressione "beni", cosi' come e' usata negli articoli VII e VIII, significa tutti i beni, ivi compresi i fondi e gli averi, appartenenti alla FAO o in suo possesso o da essa amministrati per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali, e in genere tutte le sue entrate.

Testo vigente dal 27 gennaio 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-01-09;11~arti · fonte del testo

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