(1) Ciascuna Parte Contraente avra' il diritto di designare per iscritto all'altra Parte Contraente una compagnia aerea allo scopo di esercitare i servizi concordati sulle rotte specificate. (2) Non appena ricevuta la designazione, l'altra Parte Contraente, conformemente alle disposizioni dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo, concedera' senza indugio alla compagnia aerea designata l'appropriata autorizzazione di esercizio. (3) Le Autorita' aeronautiche di una Parte Contraente possono richiedere alla compagnia aerea designata dell'altra Parte Contraente di dimostrare loro di essere in grado di adempiere alle condizioni prescritte dalla legge e dai regolamenti che esse normalmente e ragionevolmente applicano in conformita' con le disposizioni della Convenzione sull'esercizio di servizi aerei internazionali Commerciali. (4) Ciascuna Parte contraente avra' il diritto di rifiutare di accettare la designazione di una compagnia aerea o di non concedere o di revocare la concessione ad una compagnia aerea dei privilegi specificati nel paragrafo (2) dell'articolo 2 del presente Accordo o di imporre quelle condizioni che potra' ritenere necessarie all'esercizio di tali privilegi da parte della compagnia aerea, qualora non sia convinta che una parte importante della proprieta' sostanziale ed il controllo effettivo di tale compagnia aerea siano nelle mani della Parte Contraente che ha designato la compagnia aerea o di cittadini della Parte Contraente che ha designato la compagnia aerea. (5) La compagnia aerea cosi' designata ed autorizzata puo' cominciare ad esercitare i servizi concordati in ogni momento, dopo che sono state ottemperate le disposizioni dei paragrafi (1) e (2) del presente articolo, a condizione che un servizio non verra' esercitato se una tariffa fissata in conformita' con le disposizioni dell'articolo 8 del presente Accordo, non sara' in vigore in relazione a tale servizio. (6) Ciascuna Parte Contraente avra' il diritto di sospendere l'esercizio da parte della compagnia aerea dei privilegi specificati al paragrafo 2 dell'articolo 2 del presente Accordo, o di imporre le condizioni che essa possa ritenere necessarie all'esercizio da parte della compagnia aerea di tali privilegi, nel caso in cui la compagnia aerea non si conformi alle leggi o regolamenti della Parte Contraente che concede i detti privilegi, o qualora non si conformi in altro modo alle condizioni previste dal presente Accordo; a condizione che, salvo nel caso in cui l'immediata sospensione o l'imposizione di condizioni sia essenziale per impedire ulteriori contravvenzioni a leggi o regolamenti, tale diritto venga esercitato solo dopo consultazioni con l'altra Parte Contraente.

Testo vigente dal 6 agosto 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-05-02;483~art3 · fonte del testo

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